Unità da diporto e IVA

La legge n.160/2019 ha stabilito che ai fini dell’applicazione dell’Iva ai servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto é rilevante l’effettiva utilizzazione e fruizione del servizio fuori della Ue da dimostrarsi con adeguati mezzi di prova e non presunta.
In particolare l’art.1 ai commi 725 e 726 prevede:
725. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell’Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione europea. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalita’ e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea.
726. Il comma 725 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020
.”

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